Contratto a T.I. nella scuola e altre attivita’ lavorative pubbliche o private , compatibilita’ ?
Nonostante l’esclusività del rapporto di lavoro richiesta nel pubblico impiego e anche nella scuola ci sono casi in cui è possibile la compatibilità :
- richiesta di part time nella scuola
- richiesta di aspettativa per un anno sia per motivi famigliari / personali, sia per studio
- richiesta di aspettativa per motivi di lavoro
L’art. 18 , comma 3° del CCNL 2007 ( artitolo ancora in vigore ) permette , per un anno scolastico- periodo massimo ha precisato l’ Aran non in modo frazionato e solo una volta nell’ intera vita lavorativa – con una aspettativa senza assegni e senza copertura previdenziale , di ” poter effettuare una diversa esperienza lavorativa professionale e imprenditoriale ( sia pubblica , sia privata ) , o superare un periodo di prova .
Anche l’art.18. comma 2° della Legge 183 /2010 sospende di fatto l’ incompatibilità durante l’ aspettativa.
La Corte dei Conti del Piemonte del 27 / 02 / 2015 con un pronunciamento ha confermato quanto sopra .
Questa aspettativa può essere fruita dai docenti e personale ATA di ruolo compresi coloro che non hanno ancora superato l’ anno di formaxione e di prova .
Non è soggetta a discrezionalità , poiché la norma prevede testualmente che il dipendente ” è collocato in aspettativa a domanda.
Non viene valutata :
- ai fini dell’ anzianità di servizio
- progressione di carriera
- punteggio della continuità
- ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova
È compatibile con l’ aspettativa per anno sabbatico e con quella per motivi di famiglia o personali .
La richiesta, con un ragionevole anticipo , deve essere presentata in forma scritta al dirigente scolastico con la ragione per la quale la si chiede, la data della decorrenza ; se e ‘ per un Ente Pubblico sarà sufficiente un’ autocertificazione ; se è presso un soggetto privato è preferibile la certificazione relativa .
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