Le ore BUCHE VANNO PAGATE
A cura di F.C.
Ci permettiamo di riprendere il discorso sull’orario di servizio con due premesse :
1 ) chi dispone l’ orario è il DS , anche alla luce del CCNL 2016/ 2018 che indica come i criteri ,diversamente dal vecchio contratto , siano stabiliti non più a seguito della contrattazione , ma del confronto . Vale a dire un dialogo , ma senza nessun vincolo;
2 ) le RSU dovrebbero nonostante il suddetto limite, in questo confronto , portare , con incisività , le istanze emerse durante l’Assemblea del personale e sottolinearne la validità ai fini di prestazioni lavorative coerenti con il PTOF e con criteri chiari che tengano conto delle disposizioni legislative ( ad es. la 104 ) o di quelli determinati dalle specificità orarie della scuola , o di comprovate e complesse situazioni individuali o famigliari evitando il più possibile le ore buche .
Detto questo , non si può del tutto escludere che queste ore buche ci siano .
Ma bisogna ricordare che la Corte di Cassazione sez lavoro si è pronunciata con una sentenza ( 17511 del 27.07.2010).
HA STABILITO CHE IL DIPENDENTE PUBBLICO CON ORE BUCHE NEL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO DEVE ESSERE RETRIBUITO .
Tale principio corrisponde con quanto stabilito dalla Direttiva CE 1993/104, secondo la quale la definizione di lavoro è la seguente : ” qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro , a disposizione del datore di lavoro e nell’ esercizio della sua attività o delle sue funzioni “.
Condividi!
